Acquisto della cittadinanza italiana
La cittadinanza è l’appartenenza di una persona ad un determinato Stato.
L’acquisto della cittadinanza italiana:
– è automatico, verificandosi le condizioni previste dalla legge
– subordinato a domanda dell’interessato, qualora sussistano determinati requisiti

LA CITTADINANZA SI ACQUISTA AUTOMATICAMENTE:

 · per filiazione
“ius sanguinis” o diritto di sangue in virtù del quale il figlio nato da padre italiano o madre italiana è cittadino italiano

· per nascita sul territorio italiano
“ius soli” o diritto di suolo, se i genitori sono ignoti o apolidi oppure se i genitori stranieri non trasmettono la propria cittadinanza al figlio secondo la legge dello Stato di appartenenza o se il minore è stato rinvenuto in una condizione di abbandono sul territorio italiano

· per riconoscimento di paternità o maternità o a seguito di  dichiarazione giudiziale di filiazione durante la minore età della  persona

· per adozione durante la minore età della persona

LA CITTADINANZA ITALIANA SI ACQUISTA A DOMANDA:

· per beneficio di legge, con accertamento effettuato dalla competente
autorità (Sindaco, Autorità consolare, Ministero dell’Interno) nei seguenti
casi:
1) discendente in linea retta (fino al 2° grado) da cittadino/a italiano/a per nascita in presenza di uno dei seguenti requisiti:
– prestazione del servizio militare nelle Forze Armate Italiane previa dichiarazione di voler acquisire la cittadinanza italiana.
– assunzione di un pubblico impiego alle dipendenze dello Stato Italiano, con dichiarazione di voler acquistare la cittadinanza italiana.
– residenza legale in Italia da almeno due anni al raggiungimento della maggiore età con dichiarazione, entro un anno dal compimento del 18° anno, di voler acquistare la cittadinanza italiana
2) nato sul territorio italiano e ivi residente legalmente ed ininterrottamente fino al raggiungimento della maggiore età con dichiarazione, entro un anno dal compimento del 18° anno, di voler acquistare la cittadinanza italiana
3) maggiorenne riconosciuto/dichiarato giudizialmente quale figlio di genitore italiano, con dichiarazione di elezione della cittadinanza italiana entro un anno dal riconoscimento/dichiarazione.

· per matrimonio con cittadino/a italiano/a, a seguito di decreto di concessione del Ministero dell’interno, previa domanda al Prefetto competente, in presenza di tutti i seguenti requisiti
1. residenza legale in Italia per un periodo di almeno 6 mesi dopo il matrimonio
2. iscrizione/trascrizione del matrimonio in Italia, sui registri di stato civile
3. assenza di condanne penali nei casi indicati dalla legge
4. assenza di impedimenti connessi alla sicurezza nazionale

Qualora l’interessato sia residente all’estero, il requisito di cui al punto 1 è sostituito dal seguente: decorrenza di tre anni dalla data di matrimonio.
In tale caso la domanda per l’acquisto della cittadinanza deve essere presentata all’Autorità consolare competente per il luogo di residenza

Come presentare l’istanza
Vedi alllegato (Modello A) : Istanza al Ministro dell’Interno

– applicare marca da bollo € 10,33 (art.5 DPR 26/10/1972 n. 642 e succ.modif.) ;
– se si sceglie la condizione di “istanza con autocertificazione”, si devono allegare solo i seguenti documenti:
1. Estratto dell’atto di nascita oppure (Atto di nascita); *
2. Certificati penali del Paese di origine e degli eventuali Paesi terzi di residenza relativi ai precedenti penali, se non autocertificabili ; *
3. Modulo di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (per cittadinanza del coniuge e vincolo matrimoniale)
4. la firma in calce all’istanza non deve essere autenticata (Art.38 D.P.R. 28.12.2000, n.445). E’ opportuno firmare davanti al funzionario addetto a ricevere la documentazione.

(*) devono portare la legalizzazione

Dove e quando presentare l’istanza
– residenti in Italia:
Il coniuge straniero o apolide di cittadino italiano può acquistare la cittadinanza italiana presentando domanda al Ministro dell’Interno per il tramite del Prefetto competente per territorio in relazione alla residenza dell’istante, trascorsi sei mesi di residenza legale in Italia dopo la celebrazione del matrimonio.

Per i residenti nella Provincia di Bologna la domanda va presentata a:
Prefetto – Ufficio Territoriale del Governo di Bologna
Area V – Ufficio Cittadinanza
Piazza Roosevelt n. 24 – 40123 Bologna

Centralino: Telefono 051/6401111 Fax 051/6401666
UFFICIO Cittadinanza – Orario di apertura al Pubblico:
dal Lunedì al Venerdi : 9.00-11.30

– residenti all’estero:
Lo straniero o apolide coniugato da almeno tre anni con cittadino italiano deve rivolgersi all’Autorità consolare italiana competente per luogo di residenza all’estero.
· per naturalizzazione, a seguito di decreto di concessione del Presidente della Repubblica, previa domanda al Prefetto competente in presenza di tutti i seguenti requisiti:
1. dieci anni di residenza legale sul territorio italiano
2. reddito sufficiente
3. assenza di procedimenti penali a carico
4. rinuncia alla cittadinanza d’origine (ove prevista)

Come presentare l’istanza

Vedi allegato (Modello B) : Istanza al Presidente della Repubblica

– applicare marca da bollo € 10,33 (art.5 DPR 26/10/1972 n. 642 e succ.modif.) ;
– se si sceglie la condizione di “istanza con autocertificazione”, si devono allegare solo i seguenti documenti:
1. Estratto dell’atto di nascita oppure (Atto di nascita); *
2. Certificati penali del Paese di origine e degli eventuali Paesi terzi di residenza relativi ai precedenti penali, se non autocertificabili ; *
3. Dichiarazione personale di rinuncia alla protezione dell’Autorità diplomatico – consolare italiana nei confronti dell’Autorità del Paese di origine;
4. la firma in calce all’istanza non deve essere autenticata (Art.38 D.P.R. 28.12.2000, n.445). E’ opportuno firmare davanti al funzionario addetto a ricevere la documentazione.

( * ) devono portare la legalizzazione

Dove e quando presentare l’istanza
Per i residenti nella Provincia di Bologna la domanda va presentata a:
Prefetto – Ufficio Territoriale del Governo di Bologna
Area V – Ufficio Cittadinanza
Piazza Roosevelt n. 24 – 40123 Bologna

Centralino: Telefono 051/6401111 Fax 051/6401666
UFFICIO Cittadinanza – Orario di apertura al Pubblico:
dal Lunedì al Venerdi : 9.00- 11.30

Sono previste, per i casi particolari contemplati dalla legge, abbreviazioni alla residenza decennale:
– tre anni per i discendenti di ex cittadini italiani per nascita fino al secondo grado e per gli stranieri nati sul territorio italiano
– quattro anni per i cittadini comunitari dell’Unione Europea
– cinque anni per gli apolidi e i rifugiati e per gli stranieri maggiorenni adottati da cittadini italiani

Data la complessità della materia per ulteriori informazioni e per gli adempimenti necessari rivolgersi all’Ufficio di Stato Civile.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

LEGGE 5.2.1992 n. 91
“Nuove norme sulla cittadinanza”, art. 5 e seguenti

D.P.R. 12.10.1993 n. 572
“Regolamento di esecuzione della legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza”, art.1 co. 2 let. a)

Per approfondimenti vedi Prefettura di L’aquila

 

Modello A (pdf) 27.82 KB
Modello B (pdf)