Cosa è
Il 7 marzo 2001 con l’entrata in vigore del DPR 28/12/2000 n° 445 è stata introdotta un’importante novità a vantaggio del cittadino e cioè, la possibilità di avvalersi di dichiarazioni sostitutive attraverso le quali ha la possibilità dichiarare tutta una serie di fatti o dati personali in sostituzione del certificato corrispondente.
La Pubblica Amministrazione, come molti servizi pubblici, sono obbligati ad accoglierle per tutti i casi previsti, altrimenti incorrerebbero nella violazione ai doveri d’ufficio, mentre, i privati ed i tribunali sono liberi di accettarle o di richiedere i corrispondenti certificati ottenibili come sempre presso gli sportelli degli uffici Comunali.
Delle dichiarazioni sostitutive si possono avvalere tutti i cittadini Italiani, i cittadini Europei ed i cittadini di paesi extracomunitari con possesso di passaporto o permesso di soggiorno (limitatamente ai dati attestabili dalle pubbliche amministrazioni Italiane).
Ogni cittadino è responsabile di quello che dichiara, le amministrazioni possono effettuare controlli a campione su quanto contenuto nelle dichiarazioni per attestarne la verità, e, in caso di falsa dichiarazione, il cittadino viene denunciato all’Autorità Giudiziaria.
Cosa si può dichiarare.
Le dichiarazioni sostitutive sono di due tipi e cioè:
1) Le dichiarazioni sostitutive di notorietà.
Sono sottoscritte dall’interessato alla presenza del dipendente addetto al ricevimento. La firma, quando la dichiarazione è presentata alle pubbliche amministrazioni o gestori di enti pubblici, non deve essere più autenticata, ma, è necessario allegare una copia del documento di identità. Può essere consegnata personalmente o per il tramite di un incaricato oppure può essere inviata per fax, posta o via telematica.Clicca per vedere quando è possibile usarle.
Quando è possibile usarle:
L’atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell’interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo.
La dichiarazione resa nell’interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.
Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell’articolo 46 ( vedi i casi in cui si possono usare le autocertificazioni ) sono comprovati dall’interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all’Autorità di Polizia Giudiziaria è presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità personali dell’interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi è comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva.
Nel caso in cui chi deve sottoscrivere una dichiarazione sostitutiva, si trovi in una situazione di impedimento temporaneo, per ragioni di salute è ammessa una dichiarazione sostitutiva, contenente espressa indicazione dell’esistenza di un impedimento, che può essere sottoscritta davanti al pubblico ufficiale, previo accertamento dell’identità del dichiarante, da parte del coniuge della persona impedita, oppure, in sua assenza, da parte dei figli, o, in mancanza di questi, da parte di altri parenti in linea retta o collaterale fino al terzo grado.
2) Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni o autocertificazioni.
Possono essere redatte e sottoscritte dall’interessato, il quale le può consegnare personalmente o per il tramite di un incaricato oppure inviarle per fax, posta, via telematica o farle consegnare da altri.
Quando è possibile usarle:
Data e il luogo di nascita;
Residenza;
Cittadinanza;
Godimento dei diritti civili e politici;
Stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
Stato di famiglia;
Esistenza in vita;
Nascita del figlio, decesso del coniuge, dell’ascendente o discendente;
Iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
Appartenenza a ordini professionali;
Titolo di studio, esami sostenuti;
Qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
Situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
Assolvimento di specifici obblighi contributivi con l’indicazione dell’ammontare corrisposto;
Possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell’archivio dell’anagrafe tributaria;
Stato di disoccupazione;
Qualità di pensionato e categoria di pensione;
Qualità di studente;
Qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
Iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
Tutte le situazioni relative all’adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;
Di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
Di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
Qualità di vivenza a carico;
Tutti i dati a diretta conoscenza dell’interessato contenuti nei registri dello stato civile;
Di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.
Quando occorre, se ne possono riunire tante in un modulo chiamato dichiarazione cumulativa.
Nel caso in cui chi deve sottoscrivere una dichiarazione sostitutiva, si trovi in una situazione di impedimento temporaneo, per ragioni di salute è ammessa una dichiarazione sostitutiva, contenente espressa indicazione dell’esistenza di un impedimento, che può essere sottoscritta davanti al pubblico ufficiale, previo accertamento dell’identità del dichiarante, da parte del coniuge della persona impedita, oppure, in sua assenza, da parte dei figli, o, in mancanza di questi, da parte di altri parenti in linea retta o collaterale fino al terzo grado.
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